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Regio decreto 2701/1865

Art. 214 — Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli articoli di credito e non piu' tardi del giorno deci…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/214parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 214. Nei cinque giorni successivi alla fatta iscrizione degli articoli di credito e non piu' tardi del giorno decimoquinto dopo che le sentenze od ordinanze saranno divenute irrevocabili, se pronunciate dall'autorita' cui sono addetti, i cancellieri che non abbiano ancora riscosso dalle parti quanto e' a loro carico dovranno spedire a mezzo d'usciere ai debitori iscritti un avviso di pagamento valendosi del modulo n.° 14 e prefiggendo un termine non maggiore di giorni dieci. Gli uscieri richiesti notificheranno per copia l'avviso medesimo valendosi di altro simile stampato che loro verra' rimesso; la notificazione dovra' essere da essi eseguita sollecitamente e non piu' tardi del quinto giorno dopo che ne avranno avuta richiesta dai cancellieri, e ne faranno constare mediante relazione scritta e firmata a tergo dell'originale, che deve conservarsi in cancelleria a senso dell'art. 248. Contravvenendo a queste prescrizioni gli uscieri incorreranno nell'ammenda di lire dieci.

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