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Regio decreto 2701/1865

Art. 160 — Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudic…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/160parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 160. Tutti i mandati che saranno spediti dai presidenti delle corti e dei tribunali, o dai consiglieri, dai giudici e dai pretori incaricati dell'istruzione dovranno essere iscritti per ordine di data nel registro di cui all'art. 131 del regolamento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n.° 2641. La data che deve servire di norma per l'iscrizione dei mandati e' quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali si resero necessarie e furono richieste le tasse. Quelle per le indennita' di trasferta dei consiglieri e giudici istruttori potranno essere iscritte anche sotto la data del giorno successivo al ritorno, ma dovra' farsi cenno di cio' nella colonna osservazioni. Le somme dovute ai pretori e cancellieri per le loro trasferte dovranno essere senza ritardo iscritte nel registro di loro ufficio come e' prescritto nel precedente capoverso, ed in quello del tribunale alla data dell'ordinanza del presidente; a questa data si iscrivono pure quelle accordate ai presidenti delle assise, ai procuratori generali o loro sostituiti ed ai giurati. Il registro accennato in quest'articolo sara' conforme al modulo n.° 12 annesso alla presente e prima di essere posto in uso dovra' essere numerato e quindi vidimato in cadun mezzo foglio dal procuratore generale e dal procuratore del Re.

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