Regio decreto 2701/1865
Art. 161 — Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazio…
Art. 161. Le iscrizioni che saranno fatte sul registro accennato nell'articolo precedente dovranno portare le indicazioni tutte richieste dal modulo, e non potra' lasciarsi fra esse alcuno spazio in bianco. Sulle tasse spedite dovra' riportarsi il numero d'ordine di tale registro e la data dell'iscrizione. Le contravvenzioni a questo ed al precedente articolo sono punite con ammenda di lire dieci.
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