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Regio decreto 2701/1865

Art. 159 — I mandati devono essere riscossi personalmente dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da p…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/159parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 159. I mandati devono essere riscossi personalmente dai privati e dai funzionari ai quali furono rilasciati o da persona da essi incaricata con dichiarazione scritta e firmata a tergo dei mandati medesimi, salvo quanto e' prescritto all'art. 151 di questa tariffa. I mandati in capo a persone illetterate dovranno essere riscossi personalmente. L'obbligo del pagamento dei mandati potra' pure dai procuratori generali e dai procuratori del Re essere imposto ai cancellieri delle corti, dei tribunali e delle preture nei casi in cui per speciali circostanze si ravvisasse opportuno e di minore aggravio dei privati che avessero residenza fuori del capo luogo, con che pero' ne sia dato preventivo avviso al direttore delle tasse e del demanio della provincia e non vi sia dissenso per parte sua. In caso di dissenso dovra' esserne fatto rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti a prendersi di concerto con quello delle finanze.

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