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Regio decreto 2701/1865

Art. 153 — Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erar…

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Art. 153. Onde eseguire tali pagamenti i cancellieri dovranno valersi dei proventi di loro ufficio e spettanti all'erario, e nel caso fossero insufficienti potranno richiedere all'agente demaniale una somma in anticipazione non superiore alle lire cinquanta. I mandati pagati dai cancellieri saranno ricevuti e scontati dagli agenti demaniali tanto in pagamento di tasse di registro, quanto a conto dei versamenti mensili e delle tasse o somme dovute in materia penale.

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