Regio decreto 2701/1865
Art. 154 — I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integral…
Art. 154. I pretori dovranno sorvegliare che i pagamenti fatti dai loro cancellieri siano eseguiti nelle somme integrali da essi fissate ai testimoni, periti, ecc., ed a giustificazione dell'adempimento per parte loro a tale obbligo saranno tenuti di apporre a margine od a calce dei mandati la dichiarazione visto pagarsi al ... la somma di ... indicandovi il cognome ed il nome di chi riceve la tassa e la somma in tutte lettere. Questa dichiarazione sara' firmata dal pretore. La stessa dichiarazione dovra' apporsi a qualsiasi altro mandato per spese di giustizia, che debba spedirsi nei modi dianzi accennati e sia pagato dai cancellieri delle preture.
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