Regio decreto 2701/1865
Art. 152 — Ogni altra tassa sara' pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovra' apporvi il suo nome…
Art. 152. Ogni altra tassa sara' pagata mediante ricevuta della parte a cui spetta, la quale dovra' apporvi il suo nome e cognome, e se questa e' illetterata, si richiedera' la presenza di due testimoni che si sottoscriveranno appie' della tassa medesima, salvo quanto e' prescritto nella prima parte del successivo articolo 159 o sieno pagati alla presenza del pretore e portino il visto di cui nel successivo articolo 154. Se il luogo dell'esame del testimonio o del perito non e' quello in cui risiede l'agente demaniale incaricato del pagamento delle spese di giustizia, il mandato dovra' essere pagato dal cancelliere del mandamento alla presenza del pretore appena finita la deposizione.
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