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Regio decreto 2701/1865

Art. 151 — Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento gen…

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Art. 151. Il pagamento delle tasse per trasferte giudiziarie, che a termini del citato articolo 131 del regolamento generale giudiziario viene eseguito dagli agenti demaniali al cancelliere, potra' farsi ugualmente al segretario del pubblico ministero, purche' il presidente del collegio abbia espresso questa facolta' nel decreto che ordino' il pagamento della tassa relativa alla trasferta di quest'ultimo.

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