Regio decreto 2701/1865
Art. 150 — I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566…
Art. 150. I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi e' parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l'imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del pubblico ministero usando della facolta' che gli e' concessa dal detto articolo 566.
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