Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 150
Regio decreto 2701/1865

Art. 150 — I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/150parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 150. I mandati rilasciati sull'erario nei casi previsti dal capoverso dell'articolo 563 e degli articoli 565 e 566 del codice di procedura penale dovranno enunciare che non vi e' parte civile in causa, o che tanto la parte civile che l'imputato od accusato hanno comprovato la loro indigenza, a meno che i testimoni sieno stati citati ad istanza del pubblico ministero usando della facolta' che gli e' concessa dal detto articolo 566.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 149 Art. 151 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.