Regio decreto 2701/1865
Art. 149 — I mandati, di cui non sara' stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli att…
Art. 149. I mandati, di cui non sara' stato richiesto il pagamento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti pei quali sono dovute le tasse o le indennita' non potranno piu' essere esatti. Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennita' di trasferta dovute ai pretori e loro cancellieri e quelle per piu' vacazioni ai periti per le quali il termine utile per la riscossione sara' di sei mesi.
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