Regio decreto 2701/1865
Art. 141 — Le indennita' di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorr…
Art. 141. Le indennita' di trasferta di cui nel capo II, titolo II, da accordarsi ai magistrati delle assise, ed occorrendo, al vice-cancelliere della corte d'appello designato a fungervi le veci di cancelliere, saranno pagate con decreto del primo presidente della corte d'appello da cui dipende la corte d'assise. Quelle finalmente nello stesso capo enunciate da darsi ai giurati, saranno pagate con ordinanza del presidente della corte d'assise a cui saranno intervenuti.
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