Regio decreto 2701/1865
Art. 142 — A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovra' precedere, come fu prescritto per quelle…
Art. 142. A tutte le tasse e decreti mentovati nel precedente articolo, dovra' precedere, come fu prescritto per quelle menzionate nell'articolo 130 del regolamento generale giudiziario, il visto del pubblico ministero presso il tribunale o la corte il di cui presidente deve rilasciarle. Sono pero' escluse da questa disposizione le tasse che riflettono i testi e periti menzionati nella prima parte del medesimo, i giurati, i medici, chirurghi e gli altri periti di cui nel primo capoverso di esso articolo quando viene loro accordato non piu' di una vacazione, i depositari pubblici e privati allorche' le vacazioni ai primi concesse non siano maggiori di una. Insorgendo qualche contestazione sull'ammontare delle note della trasferta e delle altre tasse o pel visto negativo del pubblico ministero o per altra causa, la medesima, trattandosi di note o tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale correzionale, sara' risolta dal tribunale in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero. Tanto a questo che al funzionario od alla parte interessata spettera' il dritto all'appello avanti la corte in sezione d'accusa.
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