Regio decreto 2701/1865
Art. 140 — Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sara' fat…
Art. 140. Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sara' fatto per decreto del presidente della corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istrutta da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate pero' le prescrizioni contenute negli articoli medesimi. Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sara' fatto sulla tassa delle rispettive autorita' giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio che per delegazione.
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