Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 2701/1865Art. 140
Regio decreto 2701/1865

Art. 140 — Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sara' fat…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/140parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 140. Il pagamento delle spese di custodia accennate negli articoli 102 e seguenti del capo VI, titolo I, sara' fatto per decreto del presidente della corte o del tribunale secondo che si tratti di processura istrutta da un consigliere o da un giudice o pretore e qualunque sia la somma stata accordata alle persone ivi contemplate, osservate pero' le prescrizioni contenute negli articoli medesimi. Quello delle spese di cui nei capi VII e VIII sara' fatto sulla tassa delle rispettive autorita' giudiziarie che le avranno ordinate, tanto se procedano d'ufficio che per delegazione.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 2701/1865 · fonte Normattiva ↗

← Art. 139 Art. 141 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.