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Regio decreto 2701/1865

Art. 139 — Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesim…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/139parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 139. Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale saranno pagate su decreto del primo presidente della corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono. Alle autorita' giudiziarie di cui nell'art. 138 spettera' il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennita' delle trasferte e vacazioni ai depositari pubblici o privati di cui e' cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare piu' di una vacazione, nel qual caso l'approvazione della tassa dovra' essere fatta dal presidente del tribunale o della corte.

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