Regio decreto 2701/1865
Art. 139 — Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesim…
Art. 139. Se le trasferte saranno state fatte dai procuratori del Re per le verifiche straordinarie ai registri medesimi, o dai presidenti e membri della sezione d'accusa, dai procuratori generali, loro sostituti e dai presidenti del tribunale correzionale saranno pagate su decreto del primo presidente della corte d'appello di cui fanno parte o da cui dipendono. Alle autorita' giudiziarie di cui nell'art. 138 spettera' il rilasciare i decreti pel pagamento delle indennita' delle trasferte e vacazioni ai depositari pubblici o privati di cui e' cenno negli articoli 48 e 49, salvo che si debba loro accordare piu' di una vacazione, nel qual caso l'approvazione della tassa dovra' essere fatta dal presidente del tribunale o della corte.
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