Regio decreto 2701/1865
Art. 138 — Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giud…
Art. 138. Le spese di trasferta enunciate nel capo III, titolo anzidetto, quando saranno eseguite dai pretori, dal giudice istruttore, o dal procuratore del Re, dai rispettivi cancellieri e segretari, non che dagli uscieri si pagheranno su decreto del presidente del tribunale correzionale. La stessa cosa sara' osservata al riguardo delle trasferte fatte dai pretori di mandamento per le verifiche dei registri dello stato civile.
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