Regio decreto 2701/1865
Art. 137 — Il pagamento dell'indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa…
Art. 137. Il pagamento dell'indennita' ai testimoni e periti di cui e' cenno nei capi I, II e IX del titolo I di questa tariffa sia che vengano prodotti dalla parte civile, dal pubblico ministero o dalla difesa o siano stati chiamati d'ufficio ai dibattimenti innanzi alle corti od ai tribunali correzionali, sara' fatto su tassa del presidente che avra' diretto i dibattimenti medesimi. In ogni altro caso sara' fatto su tassa dei membri della sezione d'accusa, dei giudici istruttori, o dei pretori, sia che procedano d'ufficio alle informazioni o perizie, sia che loro ne sia stata affidata l'istruzione, salvo circa ai medici, chirurghi ed altri periti, quanto e' prescritto negli articoli 26 e 33.
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