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Regio decreto 2701/1865

Art. 130 — I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando t…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/130parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 130. I processi e gli oggetti che possono servire all'accusa saranno trasportati dai carabinieri reali, o quando traducono gli imputati od accusati, ovvero per mezzo della loro corrispondenza. Se gli oggetti non potessero a cagione del loro peso o volume essere trasportati dai carabinieri reali, ne sara' effettuato il trasporto mediante richiesta per iscritto del giudice o del pubblico ministero col mezzo delle vetture pubbliche, ed in qualunque altro modo piu' economico, osservate le convenienti cautele per la sicurezza degli oggetti. La richiesta enunciera' il peso e la natura degli oggetti che debbono trasportarsi ed il giorno in cui essi debbono arrivare al loro destino la medesima restera' annessa alla nota da presentarsi dalla persona incaricata del trasporto. Questa richiesta sara' indirizzata al sindaco il quale e' incaricato di provvedere nel modo prescritto nell'articolo 127. Nel caso previsto nel precedente capoverso di quest'articolo, non che dal detto articolo 127 si indirizzera' inoltre un'altra richiesta in iscritto al comandante della stazione dei carabinieri reali affinche' provveda per la occorrente scorta; le due richieste saranno rimesse al comandante il quale e' incaricato di far rimettere al sindaco quella che a lui e' diretta. Le spese di trasporto saranno anticipate dai comuni. Le spese pel trasporto di piante e di altri oggetti caduti in contravvenzione e sequestrati, quando non si possano affidare alla custodia dei proprietari, saranno anche anticipate dai comuni, salvo ad ottenerne il rimborso nel modo suindicato.

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