Regio decreto 2701/1865
Art. 131 — Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altr…
Art. 131. Se per eseguire ordini superiori relativi alla traduzione degli imputati od accusati da un carcere ad un altro posti in diverse citta' o luoghi, si rendessero necessari mezzi straordinari di trasporto, come per esempio la posta, le diligenze od altri consimili, le spese che i carabinieri dovessero fare a tale scopo lungo la via, verranno loro rimborsate dal ministero dell'interno sulla presentazione della loro nota specificata a cui dovranno unire gli ordini che avranno ricevuti, nonche' le quitanze particolari per le spese che ammettono un tale modo di prova. In questo caso la richiesta non sara' fatta all'autorita' locale ma ai carabinieri. Se questi ultimi non avessero fondi sufficienti per far fronte alle spese, il giudice che ordina il trasporto fara' una richiesta al sindaco locale onde loro provveda quella somma che potra' essere necessaria. Sull'ordine di trasporto si dovra' fare menzione del montare della anticipazione loro fatta. Arrivando al luogo della loro destinazione i carabinieri faranno definitivamente regolare dal giudice avanti cui comparisce l'imputato, la spesa da loro incontrata onde ottenerne il rimborso dal ministero suddetto e fare la restituzione del fondo avuto dal sindaco locale. Eccettuati i veri casi d'urgenza non si impiegheranno mezzi straordinari di trasporto menzionati in quest'articolo se non dopo esserne stato riferito al ministero di grazia e giustizia.
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