Regio decreto 2701/1865
Art. 129 — La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della citta' dove devono essere giudicati, …
Art. 129. La traduzione degli imputati od accusati all'udienza nell'interno della citta' dove devono essere giudicati, si potra' eseguire tanto a piedi che col mezzo di vetture chiuse. Dovra' pero' essere sempre eseguita con quest'ultimo mezzo in quelle citta' ove esiste un'impresa particolare in virtu' di appalto stipulato collo Stato. Le spese che all'occorrenza potessero essere occasionate dalla traduzione in vettura di detti imputati ed accusati saranno, sulla richiesta fattane dal comandante l'arma dei carabinieri reali, anticipate dai comuni, i quali ne verranno rimborsati nel modo accennato nell'art. 127.
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