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Regio decreto 2701/1865

Art. 121 — I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nei capo-luogo del circolo delle assis…

ELI /it/regio-decreto/1865/12/23/2701/art/121parte di Regio decreto 2701/1865
Art. 121. I giurati senza distinzione fra ordinari o supplenti i quali risiedono nei capo-luogo del circolo delle assise allorche' dovranno rimanere chiusi piu' di ore sedici in camera di consiglio per deliberare avranno dritto alla stessa indennita' di lire quattro che e' concessa a quelli che hanno la loro residenza al di la' di due chilometri e mezzo dal detto capoluogo quando ne facciano richiesta, e giusta il prescritto dall'art. 264 della legge di ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865 n.° 2626.

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