Regio decreto 2701/1865
Art. 120 — Ai giurati, purche' si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennita' accor…
Art. 120. Ai giurati, purche' si trasferiscano ad una distanza maggiore di venti chilometri, oltre all'indennita' accordata dal n.° 2.° dell'art. 115, sara' pure dovuta quella di lire quattro per la giornata di viaggio quando non fosse possibile recarsi al capoluogo nel giorno stesso fissato per l'udienza ed all'ora stabilita. L'indennita' di lire quattro non potra' mai essere accordata se si trovino alla portata di valersi delle ferrovie. Qualora il presidente della corte di assise, per la distanza a cui trovasi il giurato dalla residenza di essa corte, riconoscesse non essergli stata sufficiente una sola giornata di viaggio potra' accordargli l'indennita' in ragione di quelle altre che saranno riconosciute necessarie e che dovranno essere indicate in modo preciso nella tassa.
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