Regio decreto 2701/1865
Art. 122 — Allorche' per urgente necessita' di servizio ed a termini dell'art
Art. 122. Allorche' per urgente necessita' di servizio ed a termini dell'art. 158 della legge ora citata un vice-cancelliere di pretura o tribunale, d'accordo tra il primo presidente ed il procuratore generale sara' stato chiamato alle funzioni di cancelliere presso alcuna delle corti di assise fuori della propria residenza, gli verranno accordate le stesse indennita' di trasferta e di soggiorno enunciate nel capo III di questa tariffa, sempreche' la sua assenza dall'ufficio a cui e' addetto non ecceda i giorni cinque; nel caso che la permanenza sia protratta oltre questo termine, se ne dovra' fare rapporto al ministero di grazia e giustizia per gli opportuni provvedimenti.
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