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Legge 226/2004

Art. 8 — Trattamento economico

ELI /it/legge/2004/08/23/226/art/8parte di Legge 226/2004
Art. 8. (Trattamento economico) 1. A decorrere dal 1 gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, di cui al presente capo, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente.

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