Open·Parlamento
HomeNormeLegge 226/2004Art. 7
Legge 226/2004

Art. 7 — Stato giuridico e avanzamento

ELI /it/legge/2004/08/23/226/art/7parte di Legge 226/2004
Art. 7. (Stato giuridico e avanzamento) 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 22, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste per i volontari in ferma breve. 2. I volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale possono conseguire, previo giudizio di idoneita', il grado di caporale ovvero comune di 1ª classe o aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione. I volontari giudicati non idonei sono sottoposti a nuova valutazione, per una sola volta, al compimento del nono mese dall'incorporazione.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 226/2004 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 8 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.