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Legge 226/2004

Art. 9 — (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino)

ELI /it/legge/2004/08/23/226/art/9parte di Legge 226/2004
Art. 9. (Incentivi per favorire il reclutamento di personale volontario nelle zone tipiche di reclutamento alpino) 1. Gli aspiranti volontari in ferma prefissata di un anno residenti nelle zone dell'arco alpino e nelle altre regioni tipiche di reclutamento alpino sono destinati, a domanda, ai reparti alpini, fino al completamento dell'organico. E' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino in ciascuna delle regioni tipiche di reclutamento, con priorita', in fase di prima attuazione, alle regioni dell'arco alpino. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata di un anno ed in rafferma che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito, in aggiunta al trattamento economico di cui all'articolo 8, un assegno mensile di cinquanta euro.

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