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Legge 149/1992

Art. 31 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/31parte di Legge 149/1992
Art. 31. 1. L'offerente o, se si tratta di societa' o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle societa' controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.

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