Legge 149/1992
Art. 31 — 1
Art. 31. 1. L'offerente o, se si tratta di societa' o altro ente, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci dell'ente offerente nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci delle societa' controllanti, controllate o collegate con l'offerente, i quali effettuino, anche per interposta persona, contrattazioni sui titoli dell'offerta dalla pubblicazione di questa fino alla sua scadenza, sono puniti con la multa da 50 milioni a 200 milioni di lire.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.