Legge 149/1992
Art. 32 — 1
Art. 32. 1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della societa' o ente offerente, nonche' gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' emittente dei titoli che formano oggetto di una offerta pubblica, i quali non dichiarino per iscritto alla CONSOB, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, i titoli oggetto di questa da loro posseduti nel giorno della pubblicazione dell'offerta stessa sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 milioni a 100 milioni di lire. 2. La sanzione amministrativa e' ridotta della meta' se la dichiarazione di cui al comma 1 perviene alla CONSOB entro la data di scadenza dell'offerta pubblica.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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