Legge 149/1992
Art. 30 — 1
Art. 30. 1. Chiunque divulghi notizie concernenti una offerta pubblica d'acquisto o di scambio di azioni o di obbligazioni convertibili prima che l'offerta stessa sia stata pubblicata e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10 milioni a 30 milioni di lire.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Legge 149/1992 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.