Legge 149/1992
Art. 22 — 1
Art. 22. 1. Il corrispettivo offerto puo' essere aumentato una sola volta a condizione che tale aumento non sia inferiore al 5 per cento. 2. L'offerta di aumento deve indicare gli strumenti finanziari messi a disposizione per l'aumento stesso e deve essere sottoscritta dai soggetti abilitati che garantiscono il relativo adempimento. 3. L'offerta di aumento deve essere pubblicta nelle stesse forme previste per l'offerta originaria. 4. L'offerta di aumento e' priva di efficacia se non e' pubblicata almeno cinque giorni prima della scadenza del termine dell'offerta o, se oggetto dell'offerta sono titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del terzo giorno di borsa o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa. 5. L'aumento del corrispettivo si estende di diritto a tutti i titoli gia' depositati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 22.
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