Legge 149/1992
Art. 23 — 1
Art. 23. 1. E' consentita la pubblicazione di offerte concorrenti con quella originaria nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'offerta concorrente e' priva di efficacia se non e' pubblicata almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dell'offerta originaria o, se si tratta di titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, prima del quinto giorno di borsa aperta o di mercato ristretto aperto antecedente alla scadenza stessa. 3. L'offerta concorrente puo' essere effettuata, anche se rivolta all'acquisto di un quantitativo di titoli inferiore a quello dell'offerta originaria, a condizione che il corrispettivo globale offerto risulti superiore a quello dell'offerta originaria. 4. L'offerta concorrente puo' essere effettuata soltanto se il corrispettivo unitario offerto sia superiore almeno del 5 per cento rispetto al corrispettivo dell'offerta originaria.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 23.
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