Legge 149/1992
Art. 21 — 1
Art. 21. 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'offerta, gli amministratori, i direttori generali e i sindaci della societa' o ente offerente e della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta devono dichiarare per iscritto alla CONSOB i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti nel giorno in cui l'offerta e' stata resa pubblica, specificando quelli acquistati nei sei mesi precedenti. 2. Durante il periodo di efficacia dell'offerta, i soggetti di cui al comma 1 non possono alienare i titoli oggetto dell'offerta da loro posseduti per un corrispettivo superiore a quello dell'offerta pubblica. Se e' convenuto un corrispettivo superiore la clausola e' nulla e il corrispettivo e' dovuto soltanto nella misura corrispondente a quella dell'offerta.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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