Legge 149/1992
Art. 20 — 1
Art. 20. 1. L'offerta pubblica deve avere una durata non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni non festivi, salvo il disposto dell'articolo 25 in caso di offerte concorrenti. 2. La durata e il termine dell'offerta devono essere concordati con la CONSOB, in relazione al calendario di borsa. 3. Se i titoli depositati al termine della scadenza dell'offerta non raggiungono il quantitativo richiesto, l'offerta e' priva di efficacia. L'offerente puo' tuttavia riservarsi, al momento della pubblicazione dell'offerta, un termine non superiore a cinque giorni, decorrente dalla pubblicazione dei risultati dell'offerta, per dichiarare se intende acquistare ugualmente titoli depositati alle condizioni dell'offerta. 4. Allorquando le accettazioni ricevute a seguito di un'offerta pubblica d'acquisto o di scambio si riferiscono ad un numero o ad una percentuale di titoli superiori a quelli indicati nel documento di offerta e allorquando l'offerente non e' disposto ad acquistare tutti i titoli per i quali e' stata accettata l'offerta, egli e' tenuto ad acquistare da ciascun destinatario che ha accettato l'offerta la stessa proporzione di titoli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 214, comma 2, lettera h)) la modifica dell'art. 20.
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