Legge 149/1992
Art. 19 — 1
Art. 19. 1. L'offerta pubblica puo' riguardare qualsiasi categoria di azioni. 2. L'offerta deve essere rivolta a parita' di condizioni a tutti gli azionisti di una stessa categoria, o a tutti i titolari di obbligazioni convertibili della societa' i cui titoli sono oggetto dell'offerta. 3. Se vi sono piu' categorie di titoli, l'offerta puo' essere limitata solo ad una o ad alcune categorie, salvo il disposto dell'articolo 18.
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Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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