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Legge 149/1992

Art. 2 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/2parte di Legge 149/1992
Art. 2. 1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo e' unico e non e' modificabile nel corso dell'offerta. 2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

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