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Legge 149/1992

Art. 3 — 1

ELI /it/legge/1992/02/18/149/art/3parte di Legge 149/1992
Art. 3. 1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilita' delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari (Monte titoli S.p.a.), o presso una azienda o istituto di credito, o presso un agente di cambio. 2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al piu' presto e comunque, dopo la chiusura dell'offerta, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento delle offerte. 3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla CONSOB, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti. 4. La chiusura anticipata dell'offerta non e' consentita prima che siano decorsi due giorni.

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