Legge 149/1992
Art. 1 — 1
Art. 1. 1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo. 2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto titoli gia' emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo comma, del codice civile.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 58/02 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai senautoritativoha disposto (con l'art. 214, comma 1, lettera ee))l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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