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Legge 175/1991

Art. 15 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/15parte di Legge 175/1991
Art. 15. 1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione e' pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso. 3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate. 4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte. 5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole puo' avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovra' essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilita' e' ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

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