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Legge 175/1991

Art. 16 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/16parte di Legge 175/1991
Art. 16. 1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non puo' essere ritardato da alcuna opposizione. 2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza. 3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.

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