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Legge 175/1991

Art. 14 — 1

ELI /it/legge/1991/06/06/175/art/14parte di Legge 175/1991
Art. 14. 1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria. 2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altrimenti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti. 3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti. 4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione e' prestata, il loro corso non e' piu' basso.

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