Legge 20/1991
Art. 23 — Liquidazione delle societa' di mutuo soccorso
Art. 23. Liquidazione delle societa' di mutuo soccorso 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove gli risulti l'assoluta mancanza di attivita' di una societa' di mutuo soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercitato attivita' assicurativa, provvede allo scioglimento della societa' senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. 2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza di attivita', puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA) - gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Nota all'art. 23: - Si trascrive il testo dell'art. 213 del R.D. n. 267/1942 (per il titolo del provvedimento v. in nota all'art. 22): "Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Nei termini di venti giorni dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del codice di procedura civile. Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di reparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'art. 117, e se del caso degi articoli 2456 e 2457 del codice civile". Si trascrive il testo degli articoli 2456 e 2457 del codice civile citati dall'articolo sopra riportato: "Art. 2456 (Cancellazione della societa'). - Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della societa' dal registro delle imprese. Dopo la cancellazione della societa' i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento e' dipeso da colpa di questi. Art. 2457 (Deposito dei libri sociali). - Compiuta la liquidazione, la distribuzione dell'attivo o il deposito indicato nell'art. 2455, i libri della societa' devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del registro delle imprese. Chiunque puo' esaminarli, anticipando le spese".
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 23.
- D.lgs 174/03 — Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vautoritativoha disposto (con l'art. 114, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'art. 23.
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