Legge 20/1991
Art. 22 — Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n
Art. 22. Modifica alla legge 26 gennaio 1980, n. 13 1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13, e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'PROVVEDIMENTO 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o piu' commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP". Note all'art. 22: - Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge n. 13/1980 (Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private), cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 11. - I provvedimenti di liquidazione coatta di imprese di assicurazione disposti ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e della legge 10 giugno 1978, n. 295, sono adottati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'art. 198 delle disposizioni approvate con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o piu' commissari liquidatori, scelti tra una rosa di nominativi all'uopo indicati dall'ISVAP". - Si trascrive il testo dell'art. 198 del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata o della liquidazione coatta amministrativa): "Art. 198 (Organi della liquidazione amministrativa). - Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E' altresi' nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attivita' esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza e' esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza e' facoltativo".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 22.
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