Legge 20/1991
Art. 24 — Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza
Art. 24. Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza 1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione puo' richiedere all'azionista che detiene il controllo una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione delle azioni o quote di cui all'articolo 10, comma 2, per il primo triennio di attivita'. 2. E' nullo il trasferimento delle azioni o quote di controllo di cui al comma 1 eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP. La presente legge, munita del sigillo della Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 24.
↑ Tutti gli articoli di Legge 20/1991 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.