Legge 20/1991
Art. 2 — Amministrazione straordinaria
Art. 2. Amministrazione straordinaria 1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Amministrazione straordinaria). - 1. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, puo' disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma. 2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e puo' essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti. 3. L'ISVAP nomina uno o piu' commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri. 4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso e' a carico dell'ente o dell'impresa. 5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. 6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. 7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano piu' d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimita'; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta. 8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci. 9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, puo' convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci. 10. Il commissario: a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa; b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza; c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale; d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari. 11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi. 12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria e' protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa. 13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione e' adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari. 14. Al termine della gestione straordinaria: a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione; b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attivita' svolta e li rimettono all'ISVAP; c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione. 15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria. 16. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti". Nota all'art. 2: - Gli articoli 76, 77, 78 e 79 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. n. 449/1959, sono cosi' formulati: "Art. 76 (Presidenza e sezioni). - Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune. Art. 77 (Attribuzioni). - La commissione e' organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private. La richiesta di parere della commissione e' obbligatoria: 1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni; 2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio; 3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'art. 110; 4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale; 5) sugli svincoli totali delle attivita' destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni; 6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private. Il Ministero puo' chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione stessa. Art. 78 (Composizione). - Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri: 1) il capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso Ispettorato; 2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione; 6) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; 7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione; 8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione; 9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione; 10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni. Fanno inoltre parte della prima sezione: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita. Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo: 1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria e del commercio; 2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 4) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; 5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti; 7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni; 8) un rappresentante delle societa' di mutua assicurazione; 9) un rappresentante degli industriali; 10) un rappresentante degli armatori; 11) un rappresentante degli agricoltori; 12) un rappresentante dei commercianti; 13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione; 14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio; con lo stesso decreto il Ministro nomina altresi' un supplente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti. Art. 79 (Funzionamento). - La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunita'. Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche' i rappresentanti di altre amministrazioni interessate. Il servizio di segreteria e' disimpegnato da funzionari dell'Ispettorato delle assicurazioni private".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 2.
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