Legge 20/1991
Art. 3 — Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n
Art. 3. Modifiche agli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576 del 1982 1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole da: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" fino a: "entro il 30 novembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno". 2. All'articolo 5, primo comma, lettera b), della citata legge n. 576 del 1982, dopo le parole: "ed il presidente del collegio sindacale" sono aggiunte le seguenti: "nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio". 3. Il secondo comma dell'articolo 5 della citata legge n. 576 del 1982, e' sostituito dai seguenti: "I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni". 4. All'articolo 10 della citata legge n. 576 del 1982 e' aggiunto in fine il seguente comma: "Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo". 5. All'articolo 21 della citata legge n. 576 del 1982 e' aggiunto in fine il seguente comma: "L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unita'". Nota all'art. 3: - Il testo vigente degli articoli 2, 5, 10 e 21 della legge n. 576/1982 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), cosi' come modificato dall'art. 3 della legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 2 (Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ). - Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo". "Art. 5 (Poteri dell'ISVAP). - Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP puo': a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni; b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; diporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio; c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato; d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attivita'; e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni; f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con societa' controllanti, controllate e collegate di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'articolo 4; g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse societa' da parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in sociea' poste in liqudazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle societa' fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni". "Art. 10 ( Presidente). - Il presidente e' scelto tra persone di indiscussa moralita' ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Il presidente dura in carica cinque anni; puo' essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma. L'incarico e' incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Al presidente e' attribuita una indennita' di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo". "Art. 21 ( Assunzione del personale). - L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di eta' per la partecipazione al concorso e' fissato in quarantacinque anni. L'assunzione del personale non dirigente e' effettuata mediante pubblico concorso per esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale. Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato. L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unita'".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 3.
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