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Legge 20/1991

Art. 1 — Commissario ad acta

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/1parte di Legge 20/1991
Art. 1. Commissario ad acta 1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e' aggiunto il seguente: "Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli atti). - 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP puo' disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conforme a legge. 2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia gia' provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e puo' essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti". AVVERTENZA: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti.

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