Legge 20/1991
Art. 17 — Imprese di riassicurazione
Art. 17. Imprese di riassicurazione 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle imprese e agli enti autorizzati all'esercizio della riassicurazione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 17.
↑ Tutti gli articoli di Legge 20/1991 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.