Legge 20/1991
Art. 18 — Norme transitorie
Art. 18. Norme transitorie 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalita' ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese o degli enti assicurativi all'ISVAP delle partecipazioni superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 5, comma 2, gia' acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero. 2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge detenga partecipazioni in un'impresa o ente assicurativo in misura superiore al 2 per cento del capitale, deve darne comunicazione scritta all'ISVAP entro tre mesi dalla predetta data.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- Codice delle Assicurazioni — Codice delle assicurazioni private.autoritativoha disposto (con l' art. 354, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento; (con l'art. 354, comma 5) la modifica dell'art. 18.
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