Open·Parlamento
HomeNormeLegge 20/1991Art. 16
Legge 20/1991

Art. 16 — Sanzioni

ELI /it/legge/1991/01/09/20/art/16parte di Legge 20/1991
Art. 16. Sanzioni 1. Il ritardo o la incompletezza delle comunicazioni prescritte dagli articoli 5, 9 e 15, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire venti milioni. La sanzione e' raddoppiata se il ritardo e' superiore a sessanta giorni. 2. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, e' punita con l'arresto fino a tre mesi e l'ammenda da lire quattro milioni a lire cinquanta milioni. 3. Nel caso in cui le comunicazioni di cui agli articoli 5, 9 e 15, comma 1, contengano indicazioni false, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni, se il fatto non costituisce reato piu' grave. 4. Qualora la omissione della comunicazione di cui all'articolo 15, comma 1, riguardi un atto da cui e' derivato pregiudizio alle garanzie poste nell'interesse degli assicurati, si applica la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. 5. La violazione degli obblighi prescritti dall'articolo 10, comma 1, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, e' punita con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. 6. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di Legge 20/1991 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.