Legge 217/1990
Art. 7 — Indagini preliminari
Art. 7. Indagini preliminari 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza e' accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'articolo 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. 2. Il giudice per le indagini preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli articoli 4, comma 4, 10 e 12.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.P.R. 115/05 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese dautoritativoha disposto (con l'art. 299, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 388/12 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lautoritativoha disposto (con l'art. 152, comma 1, comma e)) la modifica dell'art. 7, comma 1.
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