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Legge 217/1990

Art. 8 — Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio

ELI /it/legge/1990/07/30/217/art/8parte di Legge 217/1990
Art. 8. Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio 1. Nei casi in cui si debba procedere alla nomina di un difensore d'ufficio il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ove non ricorrano i presupposti per l'ammissione a tale beneficio, l'interessato viene informato dell'obbligo di retribuire il difensore che eventualmente gli venga nominato d'ufficio.

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